Il 3 aprile 2009, il Tribunale di Venezia ha emesso una ordinanza con la quale ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale di alcune norme del codice civile che vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Tutto è cominciato quando due persone di medesimo genere (i cui nomi sono stati omessi per rispettarne la privacy dagli atti che abbiamo consultato) si sono rivolti al Comune di Venezia per ottenere la pubblicazione di matrimonio. Il Comune ha rifiutato e i due (o le due?) si sono rivolti al Tribunale (coadiuvati dalla associazione Certi Diritti) affinché questo obbligasse il Comune stesso ad esaudire la richiesta. Durante il giudizio, l'avvocato dei ricorrenti ha sollevato questione di illegittimità costituzionale di alcune norme del Codice civile e, da qui, l'ordinanza del Tribunale il quale, valutando la questione “non manifestamente infondata” trasmette gli atti alla Corte Costituzionale.
Questa, fino a qui, è la notizia, così come riportata timidamente dai TG. Ma cosa dice l'ordinanza? Innanzi tutto fa una ricognizione delle nome: attualmente, nel nostro ordinamento, non vi è una norma che esplicitamente dica: «è vietato il matrimonio tra persone dello stesso sesso» o che viceversa ammetta solo il matrimonio tra persone di sesso diverso. I divieti si desumono da una interpretazione sistematica delle norme: innanzi tutto una prassi consolidata sulla quale si è innestato il nuovo codice civile del 1942 (tanto che se i due soggetti sono di sesso eguale, secondo il comune di Venezia, non siamo in un matrimonio invalido ma inesistente: «la diversità di sesso incide sulla stessa identificazione della fattispecie civile che possa qualificarsi matrimonio») e, in secondo luogo, le norme che i ricorrenti chiedono che siano dichiarate incostituzionali: artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis.
Queste norme regolano variegati aspetti del matrimonio: l'art 107 la celebrazione, il 108 inapponibilità di codizioni o termini al matrimonio, il 143 i diritti dei coniugi, il 143bis il cognome della moglie e il 156bis il cognome della moglie durante la separazione. L'elemento comune di queste norme è che contengono le parole «marito» e «moglie». Il Tribunale, in sostanza, chiede alla Corte Costituzionale: «è giusto che la legge imponga questa discriminazione?». La Corte giudicherà la legge: per ora parliamo delle argomentazioni del Tribunale visto che fa sue e riassume molti dei ragionamenti che sono stati fatti in questi anni in favore dell'accesso delle persone delle stesso sesso all'istituto del matrimonio.
Innanzi tutto fa riferimento all'art. 2 della Costituzione «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»: è innegabile che la famiglia sia una formazione sociale la quale svolge una duplice funzione: all'interno, proteggere l'individuo (basti pensare agli obblighi di assistenza materiale e spirituale, piuttosto che alle differenti conseguenze del divorzio rispetto alla rottura di un fidanzamento) e, verso l'esterno, permetterne il riconoscimento sociale grazie all'attribuzione di quello speciale status che è quello di persona coniugata. Secondo il Tribunale, la libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente appartengono all'autonomia personale: uno spazio nel quale lo Stato non può entrare se non per interessi incompatibili prevalenti (che in questo aspetto sociale, non mi risulta sussistano a meno che non vogliamo prendere la tranquillità del Papa come interesse prevalente). Sempre per il Tribunale, l'unico interesse rilevabile nell'estendere l'accessibilità all'istituto del matrimonio sarebbe quello dei minori che possono venire eventualmente adottati. Il Tribunale stesso controargomenta dicendo che la legge sull'adozione 184/1983 non automatizza l'accesso all'adozione ma prevede, già oggi, un controllo su ogni coppia che vuole adottare (art6. «I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori »). Aggiungo io che chi dice che chi dice che due persone dello stesso sesso non sono in grado, per ciò solo, di crescere in modo adeguato un figlio, prima di aprire la bocca dovrebbe avere il buon gusto, come minimo, di andare nei paesi dove l'adozione è permessa anche a coniugi dello stesso sesso da più o meno anni (USA, Olanda, Belgio, Spagna...) e valutare le conseguenze sui figli.
Si arriva poi all'argomento che per me (ma anche per il Tribunale) è decisivo: il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...».
Tutti hanno pari dignità sociale, il matrimonio è un veicolo di realizzazione della personalità e quindi di dignità, ma non tutti possono sposarsi: quale è il fondamento razionale di questa discriminazione?
La discriminazione appare ancora più evidente se si confronta con le norme che regolano il cambio di sesso (legge 164/1982). Chi si sottopone ad una operazione chiururgica per cambiare sesso una volta ottenuta la rettificazione dell'attribuzione di genere da parte dell'anagrafe, può sposare persone che risultano di sesso diverso e che, quindi, avevano lo stesso sesso originario. Tale legge, poi, è stata riconosciuta conforme dalla Corte Costit. Con la sentenza 165/1985 con argomenti che vanno ben al di là del mero cambio di sesso (biologico e giuridico): la Corte sostenne che «la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza...La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana.» Argomenti che quindi superano l'incapacità di procreare e che contestualmente creano una ulteriore discriminazione tra chi si può sposare perché ha subito una operazione chirurgica e chi non lo può fare perché non ha intenzione di cambiare sesso.
Le controargomentazioni dell'avvocatura dello Stato si riferiscono, secondo il Tribunale, a «ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura». Rimanendo in attesa di sapere che cosa è “natura” (soprattutto per uno Stato che dovrebbe essere laico), cosa non lo è e perché gli omosessuali non dovrebbero esserlo visto che “naturalmente” esistono, ben poco rileva la tradizione. Potremmo facilmente obbiettare che se seguissimo la tradizione saremmo ancora a disegnare mammuth nelle caverne ma, a voler essere esaustivi, basta uno sguardo agli ultimi 50 anni per capire quando conta la tradizione nel campo del diritto familiare: poco o nulla. L'emancipazione della donna e la conseguente fine della famiglia gerarchica, l'abolizione del delitto d'onore, del matrimonio riparatore, della repressione (penale) del solo adulterio della donna, la parificazione dei figli nati dentro e di quelli nati fuori dal matrimonio, l'abolizione della dote, della patria potestà e della potesta maritale e, infine, il divorzio. Insomma, questo è il principio di eguaglianza: non un modo per identificare le discriminazioni già esistenti, ma un principio che, una volta individuato, è suscettibile di essere utilizzato per mettere in discussione le discriminazioni rimaste e che, in mancanza di argomenti che le legittimino, è destinato a travolgerle.
L'ultima norma costituzionale che il Tribunale fa sua è il "famigerato" articolo 29. Questa norma è spesso usata come supposto impedimento costituzionale all'estensione del diritto di matrimonio. L'art. 29 recita «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» Due commi quindi, il primo sulla famiglia e il secondo sul matrimonio. Partiamo da quest'ultimo: non è una definizione, non si dice che cosa è il matrimonio, si dice come deve essere costruito: fondato sulla eguaglianza dei componenti. E che parola si usa per indicarli? Né marito né moglie, bensì coniugi, una parola, tra le tante possibili, onnicomprensiva.
L'altro comma, il primo, parla di famiglia come società naturale: anche senza voler ripetere la querelle sulla vaghezza del termine società naturale (che, per la cronaca, fu proposto da Palmiro Togliatti!), se per naturale intendiamo qualcosa che avviene di per sé, senza coercizione esterna, il termine naturale è estendibile anche alle coppie di persone dello stesso sesso e, anzi, se questo termine valesse qualcosa, sarebbero i non sposati (i preti, per esempio) a non essere naturali. Anche a non voler utilizzare la mera logica, il Tribunale si rifà ai dibattiti dell'assemblea Costituente citando un nome che nel documento scaricabile è omissato: Aldo Moro, per il quale la norma serve a «definire la sfera di competenze dello stato...si tratta di riconoscere la famiglia come società naturale la quale abbia le sue leggi ed i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare». A cosa si pensava quando si dicevano queste parole, quando si individuava questo limite (seppur indefinito) rivolto al legislatore? Si pensava, come spiega il Tribunale, alle leggi razziali che avevano impedito a molte persone di sposarsi tra loro. Ed allora, se la norma è stata pensata per abbattere alcune differenze, come si può pensare di utilizzarla per legittimarne altre?
Curiosamente la Costituzione Italiana esprime in altre parole un concetto che alcune Corti statunitensi, come quelle del Massachusset, hanno utilizzato per legittimare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha utilizzato per dichiarare contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo il divieto imposto ai transessuali dall'Inghilterra di sposarsi con persone di sesso opposto a quello da loro raggiunto: «non ha senso essere titolari di un diritto di matrimonio se poi non si può scegliere con chi sposarsi». Davanti a tanta chiarezza difficile argomentare in senso contrario. Vedremo la Corte cosa deciderà. |